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Certificazione Unica 2019 e Dichiarazione Sostituti di imposta modello 770

Scade il 7 marzo 2019 il termine per la trasmissione telematica all’ Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta.

             Più tempo invece per la consegna del modello ai collaboratori, che dovranno ricevere la CU entro il prossimo 1 aprile.

 La certificazione Unica

La CU ha sostituito, a partire dal 2015, non solo il CUD con il quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche le certificazioni rilasciate “in forma libera” relative ai redditi erogati a lavoratori autonomi e ai percettori di redditi diversi.

Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società  sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 10.000,00 e come tali non assoggettate a ritenuta.

Le somme da indicare sono quelle corrisposte ai collaboratori nell’anno solare precedente. Non deve essere invece indicato l’importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. 

Scadenze termini di presentazione

Restano confermati i termini d’invio della CU dello scorso anno rispettivamente al:

Come chiarito già lo scorso anno dalla stessa Agenzia delle Entrate, il termine di scadenza del 7 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica relativa ai lavoratori dipendenti ed assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel Modello 730/2019 precompilato.

Le Certificazioni uniche 2019 relative ai lavoratori autonomi, invece, possono essere inviate anche oltre tale termine, ma comunque il termine di scadenza fissato per il Modello 770/2019, senza l’aggravio di alcuna sanzione.

Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o  direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione o  tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998,n.322 e successive modificazioni.

In tal caso l’intermediario è tenuto a:

  • rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall’Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera;
  • rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento;
  • conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo

Non è pertanto possibile la presentazione della CU 2019 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati  in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto. 

Modalità di consegna delle certificazioni

Sulle modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate chiarisce che  è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica   a condizione che il destinatario:

  • abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
  • sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)”

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione. 

Sanzioni

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra.  Qualora la correzione invece avvenga entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33 

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA CU 2019

Dati da indicare dello sportivo dilettante

Esempio certificazione a sportivo dilettante che non ha superato il limite dei 10.000 euro

Compenso netto      € 1.000,00

Esempio certificazione a sportivo dilettante che  ha superato il limite dei 10.000 euro

Esempio importo lordo corrisposto        € 11.000

  • Importo compreso nel limite di € 000                                                           € 10.000,00
  • Importo oltre il limite di € 10.000 € 1.000,00
  • ritenuta IRPEF: 23%             €     230,00
  • addizionale regionale Lazio: 1,73%            €       17,30
  • addizionale comunale Roma: 0,90% €         9,00

Totale        €      743,70                  €      743,70

Compenso netto         €  10.743,70