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Avevamo espresso preoccupazione per le rilevanti modifiche alla disciplina degli enti che operano in regime
forfetario di cui alla Legge 398/91 introdotte dal Decreto Fiscale D.L. 119/2018.
In particolare la previsione contenuta nel 2° comma dell’art 10 secondo cui:
“ Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in
capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari”
aveva fatto sorgere molteplici dubbi su come “interpretare ed applicare” tale previsione.
La problematica non è passata inosservata e nella Legge di Bilancio 2019 questo comma è stato abrogato.
Alla luce di questa abrogazione la situazione è, pertanto, la seguente:
• ASD che nell’esercizio precedente non ha superato i 65 mila euro di entrate commerciali: è
esonerata dalla fatturazione elettronica e potrà continuare ad emettere la fattura cartacea come fatto fino
ad ora anche per le prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione;
• ASD che nell’esercizio precedente ha superato i 65 mila euro di entrate commerciali: è soggetta
alla fatturazione elettronica ma sarà il CLIENTE/COMMITTENTE titolare di partita iva a dover emettere
la fattura elettronica al posto dell’associazione in regime 398.
Rimane in ogni caso da tener conto che, come previsto dall’art 2 della Legge 398, ad esclusione delle
“prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie” i soggetti che si avvalgono della Lgge 398/91 sono, comunque
esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II” del D.P.R. 633/72, fra i quali l’emissione della fattura”
Se per le piccole associazioni la problematica della fatturazione appare, pertanto, superata per quelle con
proventi superiori ai 65 mila euro permangono ancora ancora una serie di dubbi che dovranno
necessariamente essere chiariti al più presto:
• come deve essere intesa la previsione secondo cui tali soggetti “ assicurano che la fattura sia
emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”
Si tratta di una fattura emessa materialmente dal cessionario/committente in nome e per conto del
cedente/sodalizio sportivo, oppure si tratta di un’autofattura da assoggettare al regime di inversione
contabile da parte del cessionario/committente?
A nostro avviso l’interpretazione corretta, e anche quella di buon senso e rispettosa della legge 398/91,
dovrebbe essere la seguente:
• Se la cessione o prestazione è nei confronti di un soggetto IVA ( classico esempio lo sponsor) la
fattura viene emessa dal commissionario in nome e per conto dell’ASD/SSD, ma la stessa resta
obbligata al versamento dell’IVA nei confronti dell’Erario. Si adotta, cioè, la stessa modalità utilizzata
dai cessionari nel caso in cui il cedente ometta di emettere regolare fattura. In questo caso il
cessionario provvederà a registrare la fattura nella proprio registro IVA acquisti, detraendo l’IVA, ma
corrisponderà al cedente l’intero importo della fattura (IVA inclusa) lasciando allo stesso ogni obbligo
relativo al versamento.
• Se la cessione o prestazione è nei confronti di un privato la fattura se richiesta viene emessa
dall’ASD e deve essere elettronica mentre nei confronti di soggetti esteri potrà essere ancora
cartacea.
Resta da chiarire l’ipotesi in cui il destinatario della fattura sia un soggetto IVA esonerato dall’obbligo
della fatturazione elettronica essendo ad esempio un contribuente in regime forfetario o altro soggetto in
regime Legge 398/91
E quanto mai auspicabile un chiarimento sulle modalità applicative per le Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche che operano in regime di L.398/91, che nel 2018 abbiano superato l’importo di € 65.000,00 di
entrate commerciali.