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Da: Il Sole 24 Ore 
Di: Laura Ambrosi

 

All’associazione sportiva dilettantistica per beneficiare delle esenzioni di imposta non basta provare la regolare iscrizione al Coni, ma deve dimostrare lo svolgimento effettivo dell’attività associativa, del coinvolgimento dei soci e l’assenza di fine di lucro.

A fornire queste indicazioni è la Corte di cassazione con l’ordinanza 10393 depositata ieri. La vicenda L’agenzia delle Entrate notificava a un’associazione un avviso d i accertamento conseguente a una verifica della Guardia di finanza. Con l’atto impositivo era stata disconosciuta la natura di associazione equiparando l’ente a una società commerciale e recuperando le relative imposte in misura ordinaria.Il provvedimento veniva impugnato e, solo in grado di appello, era dichiarato illegittimo, nel presupposto che l’ente fosse regolarmente iscritto al Coni. L’agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale lamentando un’omessa valutazione degli indizi secondo i quali si trattava in concreto di una società commerciale. La sentenza Cassazione Sport dilettanti, Fisco più severo sui requisiti La Suprema Corte ha ricordato che le agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche sono conseguenti non solo alla veste giuridica dell’ente ma anche e soprattutto all’effettivo svolgimento di attività non lucrativa.

Nella specie, l’Agenzia aveva elencato alcune circostanze dalle quali emergeva la gestione commerciale di una palestra con piscina, a prescindere dall’esistenza di un’associazione dilettantistica. In particolare: a) i verbali di assemblea dei soci e del consiglio direttivo erano identici nel corso degli anni; b) mancavano le delibere sull’ammissione di nuovi soci, l’accettazione della domanda da parte del Presidente del consiglio direttivo; i regolamenti interni relativi all’attività sportiva; la promozione dell’attività sportiva approvata dall’assemblea; c) i verbali erano sempre firmati dagli stessi due soci, senza alcun dato su eventuali altri presenti; d) le assemblee erano inadeguatamente convocate; e) mancava un locale idoneo a ospitare tutti gli associati; f) non in tutte le comunicazioni era stato utilizzato l’acronimo «Asd», bensì «Club»; g) non era stato istituito un libro dei soci e uno cassa in formato cartaceo; h) non venivano organizzate manifestazioni sportive; i) alcuni soci si erano definiti “clienti” e privi di diritti e doveri connessi all’associazione; j) per le promozioni, erano applicate tariffe pubblicitarie differenziate; k) c’era un legame costante per l’esercizio dell’attività sportiva con una srl riconducibile a soggetti operativi nell’associazione. I giudici di legittimità hanno così rilevato che per beneficiare delle agevolazioni, la contribuente deve dimostrare l’attività non lucrativa effettivamente svolta, non essendo sufficiente la mera affiliazione al Coni. Nella specie, la Ctr si era limitata al dato formale, trascurando una concreta valutazione sulle prove non smentite, prodotte dall’Amministrazione.